Art. 67.

      1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

      «Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro della tutela dei minori, un registro della curatela dei minori emancipati e un registro delle amministrazioni di sostegno».